Le rendite per inabilità INAIL sono dei contributi economici erogati dal suddetto ente, per sostenere le conseguenze irreversibili degli infortuni sul posto di lavoro. Ma chi ha diritto a queste rendite? Quali sono state le sue rivalutazioni nel 2016?
A chi spetta una rendita INAIL
La rendita INAIL è un vitalizio che spetta ha chi una validità pari o superiore al 16 %, dovuta al proprio lavoro. Tale indennizzo, è composto da due quote di risarcimento, ossia:
- la quota del danno biologico e non patrimoniale, riferita alla menomazione valutate da un medico legale;
- la quota del danno patrimoniale, ossia il danno che ha causato al lavoratore una diminuzione del proprio reddito.
A queste quote, eventualmente, vanno aggiunge quelle integrative, riconosciute al coniuge e ai figli dalla legge, in certe condizioni. Per il calcolo dell’ammontare della rendita, e necessario valutare in quale percentuale è tale invalidità ed il settore in cui opera il lavoratore, determinante per il suo stato patrimoniale. La quota integrativa, invece, può arrivare al 5 % del danno patrimoniale se l’infortunato ha un figlio con meno di diciotto anni, oppure un figlio studente con meno di ventun anni, un figlio che sia studente universitario con meno di ventisei anni ed un figlio inabile.
L’INAIL eroga questa rendita valutando i suddetti fattori, e può essere anche assegnate ai superstiti, ovvero al coniuge, ai figli, ai genitori o ai fratelli del lavoratore, nel periodo successivo alla sua morte, richiedendola ad uno sportello dell’ente oppure tramite PEC o posta ordinaria.
La circolare del 2016
Nel 2016, i criteri di rivalutazione delle rendite erano esposte nella circolare numero 36 dell’11 ottobre del suddetto anno. In tale circolare, si specificava quali erano i lavoratori interessati, con retribuzione annuale convenzionale pari al minimale di rendita, ossia gli allievi dei corsi di istruzione professionale, i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, i lavoratori impegnati in tirocini informativi e di orientamento, i lavoratori sospesi dal lavoro per riqualificazione professione o progetti di formazione, detenuti ed internati. Tutte queste figure lavorative, mensilmente, potevano percepire una rendita mensile di 1349,60 euro.
Oltre a questi lavoratori, la circolare stabiliva le rendite anche per:
- i familiari partecipanti all’impresa familiare, la cui retribuzione arrivava alla cifra di 1355,32 euro;
- i lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali, in riferimento alla legge 84/1994, in cui la retribuzione era giornaliera, per dodici giorni mensili, che ammontavano ad un totale di 1207,56 euro;
- i lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time, che percepivano un mensile di 2506,40 euro;
- i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time, la cui retribuzione era oraria, di 12,53 euro.
A queste rendite, poi, si aggiungevano anche le retribuzioni di ragguaglio, i compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati, le prestazioni occasionali, premi annuali per studenti di scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico–scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, retribuzioni giornalieri e premi per allievi di corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali, curati da istituzioni formative e da istituti scolastici paritari, e la retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti. A questi ultimi, poi, gli si assegnava un minimo ed un massimo annuale, che partivano da 16195,20 a 30076,80 euro.