Chiunque sia intestatario di un immobile, ma anche di un terreno agricolo, è perfettamente a conoscenza del fatto che è tenuto a versare l’IMU, ex ICI. L’IMU, ovvero Imposta Municipale Propria, è infatti una imposta dovuta per il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, fatta sempre eccezione per l’immobile adibito a prima abitazione. Per quanto riguarda l’IMU agricola, però, quali sono gli aspetti da tenere in considerazione? Come si fa per calcolarla e quali sono i fattori che intervengono nel calcolo? Quando scade il pagamento dell’IMU agricola? Nelle prossime righe daremo una risposta alle domande più frequenti su questo tema.
Che cos’è l’IMU agricola e chi la paga?
Come accennato in apertura, l’IMU è una imposta dovuta in base al possesso non solo di fabbricati, ma anche di terreni fabbricabili e terreni agricoli. In quest’ultimo caso si parla infatti di IMU agricola. È però importante specificare che rientrano nella definizione di terreni agricoli, e sono quindi sottoposti a IMU agricola, solo i terreni ad uso agricolo. Ne fanno parte, per esempio, quei terreni utilizzati come orti privati. Sono invece esentate alcune categorie. Nello specifico, non sono soggetti a pagamento di IMU agricola i proprietari di terreni agricoli:
- che si trovano in uno dei Comuni di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge n. 448 del 2001;
- la cui destinazione agro silvo-pastorale è immutabile e a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Allo stesso modo sono esentati dal pagamento dell’IMU i proprietari di aree fabbricabili in qualità di imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti. Questi devono però essere iscritti alla previdenza agricola e i terreni devono essere utilizzati con finalità agro silvo-pastorale, silvicoltura, funghicoltura e allegamento di animali.
Come si calcola?
In primo luogo bisogna premettere che l’IMU è una imposta che sostituisce non solo l’ex ICI, ma anche altre imposte regionali e comunali che si basano sui redditi di fondi. La base su cui si calcola l’ammontare di questa imposta è quindi in primo luogo il tipo di terreno in possesso del contribuente che, nel nostro caso, sarà di tipo agricolo.
A questo dato si aggiunge il reddito dominicale (articoli 27 – 35 DPR del 22 dicembre 1986 numero 917), ovvero l’entrata netta che il proprietario del terreno percepisce solo in quanto proprietario di detto terreno. Di conseguenza, si tratta di una entrata che prescinde il lavoro agricolo sul medesimo terreno, ma che prende in considerazione esclusivamente il fatto che si possegga un terreno agricolo.
Il valore del reddito dominicale deve essere quindi rivalutato del 25%. Il risultato deve essere moltiplicato per un coefficiente che si ricava in base alla tipologia di coltivazione del terreno. Nel caso di terreni coltivati in modo diretto il coefficiente è pari a 75. Invece, nel caso di terreni coltivati in modo non diretto, il coefficiente è pari a 125.
La somma che si ottiene da queste operazioni corrisponde al valore catastale del terreno agricolo. Su questo dato si applica l’aliquota adottata dal Comune dove è ubicato il terreno, che va da un minimo del 7,6 per mille. Per ottenere l’importo da versare a titolo di IMU agricola non vi resta altro che arrotondare al centesimo in difetto.
Come e quando si paga l’IMU agricola?
Per quanto riguarda il pagamento dell’IMU agricola, questo può avvenire tramite modello F24. Si può pagare in una unica soluzione oppure tramite un acconto e un successivo saldo. All’interno del modello F24 dovrete quindi inserire il codice tributo 3914, connesso ai terreni. Inoltre, dovrete essere in possesso anche del codice catastale del comune dove si trova il terreno, che si può rinvenire sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Infine, nella compilazione del modello F24 dovrete barrare la casella “variati”.