Quando si parla del patrimonio della famiglia è impossibile non fare un accenno alla cosiddetta separazione dei beni: in pratica adottando questo regime ciascuno dei due coniugi rimane proprietario esclusivo dei beni di sua spettanza, oltre che di tutti gli acquisti che farà durante il matrimonio, e potrà gestire il suo patrimonio senza ingerenze da parte dell’altro coniuge. Ma cerchiamo di capire meglio cos’è andando a vedere dove e quando si può richiedere e la sua disciplina.
Cos’è la separazione dei beni: quando e dove si può richiedere
La separazione dei beni è il regime alternativo alla comunione legale dei beni, ovvero il regime patrimoniale che disciplina in via generale i apporti tra i due sposi. Come abbiamo spiegato prima, se la coppia opta per la separazione dei beni ogni coniuge rimane titolare esclusivo del suo patrimonio e dei beni che acquista durante il matrimonio. Visto che con il matrimonio si instaura di “default” il regime della comunione dei beni, che vuole optare per il regime alternativo della separazione ha tre momenti per poterlo fare:
- quando si celebra il matrimonio, rendendo un’apposita dichiarazione al celebrante (sia esso un ufficiale di stato civile o un ministro religioso);
- prima del matrimonio stipulando dal notaio una convenzione che poi dovrà essere trasmessa a chi celebrerà il matrimonio;
- dopo il matrimonio stipulando presso un notaio una convenzione che poi dovrà essere annotata a margine nell’atto di matrimonio.
C’è un anche un quarto scenario che può portare alla separazione dei beni, ovvero l’azione giudiziale nei casi previsti dal legislatore (ad esempio inabilitazione e interdizione).
Cosa prevede il regime: comproprietà, godimento, debiti
Abbiamo già detto che ogni coniuge mantiene la titolarità, il godimento e l’amministrazione dei propri beni, ma ha comunque la possibilità di acquistare un bene in comproprietà con il partner (ad esempio una coppia che ha optato per la separazione dei beni può comunque comprare una casa insieme, cointestandone la proprietà). Va comunque ricordato che il coniuge, pur non diventandone proprietario, ha il diritto di godimento sui beni dell’altro; la separazione inoltre non esonera i coniugi dal contribuire all’amministrazione familiare in maniera proporzionale alle sue capacità di reddito e di lavoro.
Un’altra precisazione va poi fatta per quanto riguarda i debiti contratti da uno dei due coniugi; bisogna fare infatti la distinzione tra i debiti personali, che devono essere ripagati solo dal coniuge che li ha contratti, e debiti contratti nell’interesse della famiglia, che (anche se non esiste una norma che lo preveda esplicitamente) comportano la responsabilità solidale dei coniugi.