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Convenzione di New York: a che anno risale? Che cosa stabilisce?

Convenzione

La Convenzione di New York è incentrata sul riconoscimento e sull’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. La sua applicazione, sia nel nostro Paese che a livello internazionale, come vedremo, è stata fondamentale per snellire le procedure di riconoscimento di questi ADR.

Convenzione di New York: a che anno risale?

Quando si fa parla di Convenzione di New York, in ambito di diritto, si fa riferimento alla Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Si tratta di un trattato internazionale multilaterale firmato il 10 giugno 1958 a New York, negli Stati Uniti, ed entrato in vigore a partire dal successivo 7 giugno 1959. In Italia, questo trattato fu ratificato dal Parlamento italiano con la Legge n. 62 del 19 gennaio 1968 e acquisì efficacia a partire dal successivo primo maggio del 1969.

Le tre ratifiche sono state tradotte in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo. La convenzione, firmata nell’ambito della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a New York, ad oggi risulta ratificata da 156 paesi.

Che cosa stabilisce?

Attraverso la Convenzione di New York del 1958 è stato messo a punto uno strumento utile per favorire il riconoscimento delle sentenze arbitrali nell’ambito dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR). Gli effetti della convenzione si applicano agli Stati firmatari, i quali hanno quindi adottato delle procedure più snelle per l’esecuzione dei lodi arbitrali tra Paesi diversi.

Il lodo consiste nel negozio giuridico con il quale un arbitrato è portato a conclusione. Quando la sua funzione è quella di agire sull’efficacia negoziale, si parla di lodo negoziale. Si parla invece di lodo arbitrale se questo rende efficace la sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria.

Lo scopo della Convenzione di New York era quindi, in questo modo, di ridurre il rischio di rigetto dell’istanza di esecuzione del lodo stesso.

Nella pratica, la Convenzione di New York ha sollevato gli Stati Firmatari dall’imporre condizioni più gravose nel caso di riconoscimento e all’esecuzione di sentenze arbitrali straniere rispetto a quelle previste per le sentenze arbitrali nazionali.

Applicazione del trattato nell’ordinamento italiano

In Italia, la disciplina che regola la materia del riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri è sancita dall’art. 893 del Codice di Procedura Civile. Quest’ultimo recita testualmente: «Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d’appello nella cui circoscrizione risiede l’altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d’appello di Roma.

Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l’atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme. Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una produzione certificata conforme.

Il presidente della corte d’appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l’efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvoché:

1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2) il lodo contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico.»

I motivi per i quali è possibile presentare opposizione al riconoscimento del lodo sono quelli di cui all’articolo 840 del Codice di Procedura Civile. Tra questi, troviamo:

  • incapacità delle parti
  • impossibilità di far valere la propria difesa
  • lodo riferito a controversia non contemplata nel compromesso
  • costituzione del collegio arbitrale o procedimento arbitrale non conformi all’accordo delle parti
  • lodo non vincolante per le parti, annullato o sospeso da un’autorità competente dello Stato
  • controversia non conforme a formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
  • lodo contenente disposizioni contrarie all’ordine pubblico

Chi presenta formale opposizione deve farlo entro 30 giorni dalla notifica del decreto emanato dal Tribunale monocratico, pena la decadenza.

La sede per presentare l’opposizione è rappresentata dalla Corte d’appello territorialmente competente. In caso di esito negativo dell’opposizione, anche chi ha presentato istanza di riconoscimento del lodo ha la facoltà di presentare opposizione presso la medesima autorità giudicante.