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Commercio elettronico diretto: cosa prevede e come funziona

commercio elettronico diretto

In questi ultimi anni la crescita del cosiddetto e-commerce è stata incredibile: ormai è capitato praticamente a tutti di acquistare qualcosa su internet; in questi casi si parla di commercio elettronico. È importante distinguere tra il commercio elettronico diretto e quello indiretto: cerchiamo di capire meglio in cosa consiste, come funziona e cosa prevede la normativa a livello fiscale.

La distinzione tra commercio elettronico diretto e indiretto

Quando c’è una cessione di beni materiali o immateriali attraverso una modalità telematica che consenta il pagamento degli importi e un’immediata esecuzione dell’ordine si parla di e-commerce. A questo punto è importante fare una distinzione:

  • il commercio elettronico diretto consiste nella cessione elettronica di servizi o beni virtuali o immateriali (ad esempio software, siti web, accesso a banche dati, testi e così via);
  • il commercio elettronico indiretto consiste nella cessione di beni materiali fisici: l’ordine e il pagamento avvengono sempre tramite la rete, però la consegna del bene avviene secondo le vie tradizionali.

È fondamentale capire questa differenza perché ai fini IVA le operazioni di commercio elettronico diretto vengono viste come prestazioni di servizi, mentre le operazioni di commercio elettronico indiretto vengono viste come cessioni di beni.

Come funziona l’e-commerce diretto

Concentrandoci solo sul commercio elettronico diretto è possibile fare ulteriori distinzioni per delineare gli adempimenti fiscali:

  • il destinatario del servizio può essere sia un privato (quindi si parla di operazioni B2C, business to consumer) oppure un soggetto IVA (in questo caso invece siamo nel campo del B2B, business to business);
  • il cliente può essere residenti in Italia, oppure in altri stati dell’Unione Europea oppure ancora in stati extra UE.

In base alle combinazioni tra questi fattori si possono creare diverse statistiche.

Cosa prevede la normativa fiscale

Per quanto riguarda il commercio elettronico diretto con i clienti che risiedono in Italia:

  • prestazioni di servizi a favore di privati consumatori (B2C): la legge non prevede un obbligo di emissione della fattura, anche se il cliente può farne richiesta;
  • prestazioni di servizi a favore di imprese (B2B): è obbligatoria l’emissione di una fattura di vendita.

Per quanto riguarda il commercio elettronico diretto con i clienti che risiedono in altri paesi UE:

  • prestazioni di servizi a favore di privati consumatori (B2C): l’imposta va pagata nel paese del cliente, quindi il venditore deve aprire una posizione IVA in tutti i paesi membri in cui ha clienti; c’è un’alternativa, rappresentata dal MOSS (Mini One Stop Shop), che permette di accentrare tutti gli obblighi di dichiarazione e del versamento dell’imposta nel paese in cui risiede il venditore
  • prestazioni di servizi a favore di imprese (B2B): l’imposta va pagata nel paese del cliente, quindi il venditore deve emettere una fattura senza IVA e sarà il cliente a doverla integrare e registrare seguendo le regole del reverse change.

Per quanto riguarda il commercio elettronico diretto con i clienti che risiedono in paesi extra UE:

  • prestazioni di servizi a favore di privati consumatori (B2C): l’operazione non è imponibile in Itali, quindi il venditore emette una fattura fuori campo IVA;
  • prestazioni di servizi a favore di imprese (B2B): l’operazione è rilevante nel paese del cliente; anche in questo caso il venditore emette una fattura fuori campo IVA.