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Art. 17 comma 6: cos’è e che cosa prevede?

art 17 comma 6

Sono tanti gli interventi normativi che hanno lo scopo di contrastare l’evasione fiscale: per quanto riguarda l’evasione dell’IVA merita una segnalazione l’articolo 17 comma 6 del DPR 633/72 (noto anche come Decreto IVA), che introduce un particolare sistema contabile, ovvero quello del reverse change. In pratica con questo sistema l’onere impositivo viene trasferito dall’acquirente al venditore: cerchiamo di capire meglio che cosa prevedere l’Art. 17 comma 6 e cos’è l’inversione contabile.

Cos’è il reverse change

I commi 5 e 6 dell’articolo 17 del DPR 633/72 rappresentano il riferimento normativo per il reverse change: più precisamente il comma 5 introduce il concetto di inversione contabile, mentre il comma 6 elenca le situazioni in cui questa può essere applicata. Prima di tutto cerchiamo di capire cosa significa reverse change: si tratta di quel meccanismo contabile tramite il quale il venditore emette fattura senza addebitare l’imposta e l’acquirente integra la fattura che riceve con l’aliquota relativa al tipo di operazione fatturata e, al contempo, esegue una duplice annotazione nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite. In altri termini l’imposta è assolta dall’acquirente del bene (o dal destinatario della prestazione) anziché dal venditore (o prestatore del servizio).

Cosa prevede l’Art. 17 comma 6: casi di applicazione dell’inversione contabile

Anche se in Italia e altri Stati dell’Unione Europea viene applicata soprattutto in ambito edilizio, l’inversione contabile è nata per essere applicata in un’ampia gamma di scambi comunitari. Stando a quanto indicato dall’Art. 17 comma 6 il meccanismo del reverse change IVA viene applicato nei seguenti casi:

  • prestazione di servizi (anche manodopera) nel settore edile da soggetti subappaltatori nei condfornti di imprese che svolgono l’attività di ristrutturazione o di costruzione oppure ne confronti dell’appaltatore o di un altro subappaltatore;
  • cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati per le quali nell’atto il cedente ha manifestato l’opzione per l’imposizione;
  • cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni;
  • cessioni di prodotti e materiali lapidei provenienti da miniere e cave;
  • cessioni di personal computer, componenti e accessori, tablet, console da gioco e (per le cessioni che precedono la loro installazione nei dispositivi destinati al cliente finale) dispositivi a circuito integrato;
  • cessioni di materiale d’oro;
  • cessioni imponibili di oro da investimento;
  • cessioni di gas e energia elettrica ad un soggetto passivo/rivenditore.

In tutti questi casi previsti dall’arti 17 comma 6 si applica il reverse change, ovvero il pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se è soggetto passivo di imposta nel territorio dello Stato; la fattura viene emessa dal cedente senza addebito dell’IVA (ma deve presentare l’annotazione di inversione contabile con indicazione della relativa norma) e deve essere integrata dal cessionario con indicazione dell’imposta e dell’aliquota; l’annotazione nel registro delle fatture e dei corrispettivi deve avvenire entro il mese di ricevimento oppure successivamente, purché sia eseguita entro quindici giorni dal ricevimento.