Che cos’è il rescisso contratto? Quali e quanti tipi di rescissione esistono? Come recedere da un contratto senza pagare le penali? Nelle prossime righe risponderemo a questi e altri interrogativi circa la rescissione dei contratti.
Rescisso contratto: che cosa è?
Il rescissione di un contratto, ovvero la sua rescissione, è un istituto il cui effetto è quello di far decadere gli effetti del contratto. La disciplina che regola la materia del rescisso contratto è quella di cui agli articoli 1447 e seguenti del Codice Civile, che ne stabiliscono le circostanze.
Esistono due tipi di rescissione del contratto: rescissione per contratto concluso in stato di pericolo e contratto rescisso per lesione ultra dimidium. Nel primo caso si applica quanto disposto dall’articolo 1447 del Codice Civile, il quale recita testualmente: «Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.
Il giudice nel pronunciare la rescissione può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata».
In altre parole, se la parte ha assunto una obbligazione contrattuale in cui le condizioni contrattuali sono inique, e se questa iniquità è dovuta a una necessità [di salvare sé o altri da danni]di cui la controparte era a conoscenza, la parte può richiedere che il contratto sia rescisso. Come conclude l’articolo, infine, il Giudice ha poi la possibilità di stabilire l’assegnazione di un compenso equo per l’opera prestata.
Rescisso contratto per lesione ultra dimidium
Il secondo caso è invece quello di rescisso contratto per lesione ultra dimidium. Questa circostanza si verifica nel momento in cui vi è una sproporzione dipesa dallo stato di bisogno di una delle parti, di cui la controparte trae vantaggio.
Nel caso di rescissione per lesione si applica la norma di cui all’articolo 1448 del Codice Civile, che recita testualmente: «Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione».
Rescissione in caso di contratti aleatori
Questo tipo di rescissione, come evidenziato nella norma, non può essere applicata ai contratti aleatori. Per contratti aleatori si intendono tutti quei contratti soggetti a un alto tasso di rischio, ovvero i contratti in cui non è certo né noto il rapporto tra rischi e vantaggi. In questo tipo di contratti, infatti, l’entità o l’esistenza stessa delle prestazioni è relativa a eventi che possono verificarsi indipendentemente dalla volontà delle parti.
Ne costituiscono un esempio i contratti di tipo assicurativo, dal momento che l’assicurato versa delle somme di denaro all’assicurazione senza avere la certezza di ottenere una controprestazione. Allo stesso modo, possono definirsi contratti aleatori le scommesse, il gioco d’azzardo e la vendita di cosa sperata (ex articolo 1472 del Codice Civile.
Per evitare il rescisso contratto per lesione, il diritto prevede la possibilità di proporre delle modifiche affinché il contratto sia ricondotto ad equità, così come stabilito dall’articolo 1450 del Codice Civile (offerta di modificazione del contratto).
Quali sono le penalità previste?
Nel caso in cui una parte voglia recedere da un contratto, a meno che non espressamente previsto, è sottoposta a penali, sia sotto forma pecuniaria che legale. Il tipo di penale prevista dal contratto varia da contratto a contratto ed è stabilita e concordata prima di procedere alla sottoscrizione dello stesso.
Esistono comunque delle circostanze in cui si può recedere da un contratto senza penali. Tra queste troviamo, per esempio, l’inadempimento grave degli obblighi concordati, l’oggettiva impossibilità sopravvenuta, la mancanza della firma apposita sulla clausola vessatoria e altri casi.