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Assegnazione beni ai soci: in che cosa consiste e come si effettua?

assegnazione beni ai soci

La legge di stabilità del 2016 ha introdotto delle agevolazioni per le società che assegnavano o cedevano beni immobili o beni mobili registrati si loro soci; questa agevolazione consisteva nella possibilità di beneficiare di una piccola imposta sostitutiva; ma cerchiamo di capire quali sono le novità in merito all’assegnazione beni ai soci: vediamo in cosa consiste e come si effettua.

In cosa consiste l’assegnazione beni ai soci

La misura, il cui testo è sottoposto alla proposta di modifica presentata al Senato, prevede che per le società per azioni, in accomandita per azioni, in nome collettivo, a responsabilità limitata o in accomandita semplice che entro il 30 settembre cedono o assegnano ai soci beni immobili o beni mobili iscritti ai pubblici registri si possano applicare le seguenti regole:

  • sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati ai soci viene applicata un’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle imposte sui redditi con un’aliquota dell’8%;
  • per le società in perdita sistematica o che vengono considerate non operative in almeno due dei precedenti periodi di imposta è prevista l’applicazione di un’aliquota del 10,5%;
  • l’imposta sostitutiva deve essere versata in due rate: la prima rata è pari al 60% dell’importo dovuto e va pagata entro il 30 novembre, mentre la seconda rata, pari al restante 40% della somma, va versata entro il 16 giugno.

Calcolo del valore normale del bene e requisiti per l’applicazione dell’agevolazione

Per quanto riguarda gli immobili, su richiesta della società il loro valore normale può essere determinato dall’applicazione alle rendite catastali dei moltiplicatori previsti del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro. Ad esempio per le categorie catastali A e C (ad eccezione di A/10 e C/1) è previsto il moltiplicatore 120 (sule rendite rivalutate del 5%-25%) o 126 (per le rendite non rivalutate); per le categoria B sono previsti i moltiplicatori 140 e 147, per la categorie A/10 e D sono previsti i moltiplicatori 60 e 63, per le categorie C/1 ed E sono previsti i moltiplicatori 40,80 e 42,84. Per i terreni i moltiplicatori sono 90 e 112,50.

Si può beneficiare dell’agevolazione solo se l’assegnazione di beni ai soci riguarda:

  • beni mobili iscritti in pubblici registri, a patto che non siano utilizzati come beni strumentali nell’attività proprio dell’impresa;
  • beni immobili diversi da quelli che vengono utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività di impresa.

Inoltre l’agevolazione si può applicare solo se i soci risultano iscritti nel Registro delle Imprese alla data del primo ottobre dell’anno precedente alla cessione.